Art. 1.
(Quadro costituzionale).

      1. Per le finalità di cui al secondo comma dell'articolo 44 della Costituzione, la presente legge garantisce la tutela e promuove lo sviluppo economico, sociale e civile della montagna.
      2. Le politiche e le misure normative, programmatorie, amministrative e finanziarie a sostegno delle aree montane sono esercitate, nell'ambito delle rispettive potestà e funzioni, secondo i princìpi costituzionali, dai comuni, singoli o associati, dalle comunità montane, dalle province, dalle regioni e dallo Stato.